Condizioni generali di contratto
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Condizioni generali di vendita e consegna di Rheinspan & Co. KG Germersheim
Stato: agosto 20
§ 1
Ambito di applicazione, forma
(1) Le presenti Condizioni generali di vendita e consegna (CGVC) si applicano a tutti i nostri rapporti commerciali con i nostri clienti (“Acquirente”). Le CGVC si applicano solo se l'Acquirente è un imprenditore (art. 14 BGB, Codice civile tedesco), una persona giuridica di diritto pubblico o un ente di diritto pubblico con patrimonio separato.
(2) Le CGVC si applicano in particolare a contratti relativi alla vendita e/o alla consegna di beni mobili (“Merce”), indipendentemente dal fatto che produciamo noi stessi la Merce o la acquistiamo da subfornitori (artt. 433, 650 BGB). Nella misura in cui non diversamente concordato, le CGVC si applicano nella versione vigente al momento dell’ordine dell'Acquirente o, in ogni caso, nell'ultima versione a egli comunicata in forma di testuale, in qualità di accordo quadro anche per contratti analoghi futuri, senza che sia necessario da parte nostra richiamare l’attenzione su di esse in ogni caso singolo.
(3) Si applicano esclusivamente le nostre CGVC. Condizioni generali di contratto diverse, contrarie o supplementari dell'Acquirente diventano componente dell'accordo solo e nella misura in cui abbiamo accettato espressamente la loro validità. Questo requisito di consenso vale in ogni caso, ad esempio anche se, a conoscenza delle CGC dell'Acquirente, effettuiamo la consegna in suo favore senza riserve.
(4) Eventuali accordi individuali raggiunti con l’Acquirente (inclusi accordi accessori, integrazioni e modifiche) nel caso singolo, hanno in ogni caso la precedenza su queste CGVC. Per il contenuto di tali accordi fa fede, salvo prova contraria, un contratto scritto o la nostra conferma scritta.
(5) Dichiarazioni e indicazioni legalmente rilevanti dell’Acquirente in riferimento al contratto (ad es. designazione di scadenze, segnalazione di vizi, recesso o riduzione di prezzo) devono essere rese per iscritto, ovvero in forma scritta o testuale (ad es. lettera, e-mail, fax). Le formalità legali e altra documentazione, in particolare in caso di dubbi sulla legittimità del dichiarante, restano impregiudicate.
(6) Le indicazioni sulla validità delle disposizioni di legge costituiscono solo un chiarimento. Dunque, anche in assenza di tale chiarimento, si applicano le disposizioni di legge, nella misura in cui esse non vengano direttamente modificate o espressamente escluse all'interno di queste CGVC.
§ 2
Conclusione del contratto
(1) Le nostre offerte sono non impegnative e non vincolanti. Ciò vale anche se abbiamo affidato all’Acquirente cataloghi, documentazione tecnica (ad es. disegni, progetti, calcoli, stime, rimandi a norme DIN), altre descrizioni di prodotti o documenti, anche in forma elettronica, dei quali ci riserviamo il diritto di proprietà e d’autore.
(2) L’ordine della Merce da parte dell’Acquirente vale come offerta vincolante di contratto. Nella misura in cui dall'ordine non risulti diversamente, siamo autorizzati ad accettare questa offerta di contratto entro tre settimane dalla sua ricezione.
(3) L’accettazione può essere dichiarata all’Acquirente o per iscritto (ad es. tramite conferma d’ordine) o tramite consegna della Merce.
(4) In caso di accettazione di ordini presupponiamo la solvibilità dell’Acquirente e ci riserviamo caso per caso di far dipendere l'accettazione dell’ordine dell’Acquirente dalla costituzione di una garanzia bancaria o da un impegno di liquidità della banca di riferimento dell’Acquirente per l’ammontare del credito della fattura previsto.
§ 3
Termine di consegna e ritardo nella consegna
(1) Il termine di consegna viene concordato individualmente o da noi indicato con l’accettazione dell’ordine. Nella misura in cui ciò non avviene, il termine di consegna ammonta a ca. 4 settimane a partire dalla conclusione del contratto. I termini di consegna concordati sottostanno alla condizione di approvvigionamento puntuale.
(2) L’osservanza del nostro obbligo di consegna presuppone l'adempimento puntuale e regolare degli obblighi dell’Acquirente.
(3) In caso di forza maggiore e per il verificarsi di avvenimenti imprevisti di cui non abbiamo responsabilità, anche nella nostra fabbrica o presso i subfornitori, i termini di consegna si prorogano del tempo della durata dell’ostacolo. Sono considerati come casi di forza maggiore in particolare interruzioni del lavoro, scioperi o serrate presso di noi o i nostri fornitori, o il rallentamento nella consegna di materie prime essenziali. Non può essere richiesta la prova di una relazione causale fra i casi sopracitati e la consegna successiva.
(4) Nella misura in cui non riusciamo a rispettare i termini di consegna vincolanti per ragioni di cui non siamo responsabili (non disponibilità della prestazione), informeremo immediatamente l’Acquirente e allo stesso tempo comunicheremo il nuovo termine di consegna previsto. Se la prestazione non è disponibile anche entro il nuovo termine di consegna, siamo autorizzati a rescindere per intero o parzialmente il contratto; rimborseremo immediatamente la controprestazione già fornita dall’Acquirente. Come caso di non disponibilità della prestazione in questo senso vale in particolare il mancato approvvigionamento puntuale da parte dei nostri subfornitori, se abbiamo concluso un’operazione di copertura congrua, se né a noi né ai nostri subfornitori può essere imputata una colpa o se nel caso singolo non siamo obbligati all’approvvigionamento.
(5) Il verificarsi di nostro ritardo nella consegna è determinato conformemente alle disposizioni di legge. In ogni caso è necessario un sollecito da parte dell’Acquirente. Qualora fossimo in ritardo nella consegna, l’Acquirente può richiedere un risarcimento forfetario per il danno da ritardo. L’importo forfetario per danni ammonta per ciascuna settimana di calendario completa di ritardo allo 0,5% del prezzo netto (valore alla consegna), in totale però al massimo al 5% del valore alla consegna della Merce consegnata in ritardo. Ci riserviamo il diritto di provare che all’Acquirente non è sorto alcun danno, o che ne è sorto uno considerevolmente inferiore rispetto all’importo forfetario summenzionato.
(6) I diritti dell’Acquirente conformemente all'art. 8 di queste CGVC e i nostri diritti legali, in particolare in caso di una esclusione del dovere di prestazione (ad es. a causa di impossibilità o inaccettabilità della prestazione e/o dell'adempimento successivo) restano impregiudicati.
§ 4
Consegna, passaggio del rischio, approvazione, ritardo di accettazione della consegna
(1) La consegna avviene a partire dal magazzino (Germersheim), che è anche il luogo di adempimento per la consegna e un eventuale adempimento successivo. Su domanda e a spese dell’Acquirente, la Merce viene inviata a un altro luogo di destinazione (vendita a distanza). Nella misura in cui non sia stato concordato diversamente, siamo autorizzati a stabilire noi stessi il tipo di spedizione (in particolare impresa di trasporti, itinerario, imballaggio).
(2) Il Venditore è autorizzato a effettuare consegne parziali solo se
a) la consegna parziale è fruibile per il committente nell’ambito della destinazione contrattuale,
b) la consegna della Merce ordinata restante è garantita e
c) ciò non causa al committente una maggiorazione considerevole della spesa o costi aggiuntivi (a meno che il Venditore non si dichiari disponibile ad assumersi questi costi).
(3) Il rischio di perimento e deterioramento accidentale della Merce si trasferisce al più tardi con il passaggio all’Acquirente. In caso di vendita a distanza il rischio di perimento e deterioramento della Merce, così come il rischio di ritardo, si trasferisce già con la consegna della Merce allo spedizioniere, al trasportatore o alla persona o istituto stabilito per l’esecuzione della spedizione. Qualora sia concordata un’approvazione, è essa a fare fede per il passaggio del rischio. Inoltre, per un’approvazione concordata si applicano conformemente le disposizioni di legge del diritto del contratto d'opera. Il passaggio o approvazione non sono pregiudicati se l'Acquirente si trova in ritardo di accettazione della consegna.
(4) Se l’Acquirente si trova in ritardo di accettazione della consegna, omette un’azione di collaborazione o la nostra consegna ritarda per altri motivi imputabili all’Acquirente, siamo autorizzati a chiedere risarcimento del danno che ne deriva, incluse spese supplementari (ad es. costi di magazzino). Pertanto calcoliamo un risarcimento forfetario pari a 5,00 EUR per giorno di calendario, a cominciare dal termine di consegna o, in mancanza di un termine di consegna, dalla comunicazione della disponibilità alla spedizione della Merce.
La prova di un danno maggiore e i nostri diritti legali (in particolare risarcimento di spese supplementari, indennizzo adeguato, rescissione) restano impregiudicati; tuttavia l’importo forfetario va imputato a ulteriori pretese pecuniarie. All’Acquirente rimane la facoltà di provare che non ci è sorto alcun danno, o che ne è sorto solo uno considerevolmente inferiore rispetto all’importo forfetario summenzionato.
(5) Se l’Acquirente si trova in un ritardo di accettazione della consegna maggiore di 14 giorni siamo autorizzati, dopo la designazione di una proroga ragionevole, a rescindere dal contratto e a cedere la Merce ad altri.
§ 5
Prezzi e condizioni di pagamento
(1) Nella misura in cui nel caso singolo non sia stato concordato diversamente, valgono i nostri prezzi attuali al momento della conclusione del contatto, vale a dire franco fabbrica, più IVA legale.
(2) Il prezzo d’acquisto è immediatamente dovuto e da pagare. Siamo però autorizzati in qualsiasi momento, anche nell’ambito di un rapporto commerciale in corso, ad effettuare una consegna interamente o parzialmente solo a fronte di pagamento anticipato. Dichiariamo una riserva corrispondente al più tardi con la conferma d’ordine.
(3) La concessione di uno sconto necessita di un accordo scritto particolare. Cambiali e assegni vengono da noi accettati solo in ragione di un accordo scritto speciale e solo salvo buon fine.
(4) All’Acquirente devono essere concessi i ribassi accordati solo in caso di svolgimento della procedura d'affari priva di intoppi. Essi perciò decadono in particolare se viene richiesta l’apertura di una procedura di insolvenza sul patrimonio dell’Acquirente, se l’Acquirente non salda il credito entro il termine di pagamento stabilito per lui o se tra l’Acquirente e noi è pendente una controversia giudiziaria causata da o in relazione a questo contratto.
(5) L’Acquirente cade in mora – salvo un sollecito precedente – al più tardi 14 giorni dopo la scadenza e la ricezione di una fattura o di un avviso di pagamento equivalente. Durante il periodo di mora, sul prezzo di acquisto deve essere applicato il tasso di interesse di mora legalmente in vigore. Ci riserviamo di rivendicare un ulteriore danno di mora. Nei confronti dei commercianti, resta impregiudicato il nostro diritto a interessi moratori per transazioni commerciali (art. 353 HGB, Codice commerciale tedesco)
(6) All'Acquirente spettano diritti di compensazione o di ritenzione solo nella misura in cui il suo diritto è passato in giudicato, incontestato o riconosciuto da noi. In caso di vizi nella fornitura, le contropretese dell’Acquirente restano impregiudicate conformemente in particolare all'art. 7 paragrafo 6 frase 2 di queste CGVC.
(7) Se dopo la conclusione del contratto diventa riconoscibile (ad es. tramite richiesta di apertura di una procedura di insolvenza) che il nostro diritto al prezzo d’acquisto è messo a rischio da solvibilità insufficiente dell’Acquirente siamo autorizzati, conformemente alle disposizioni di legge, a rifiutare la prestazione e – eventualmente dopo la designazione di una scadenza – al recesso dal contratto (art. 321 BGB). In caso di contratti sulla fabbricazione di beni non rappresentabili (produzioni singole) possiamo chiedere immediatamente il recesso; le regolamentazioni di legge sulla superfluità della fissazione di un termine restano impregiudicate.
§ 6
Riserva di proprietà
(1) Fino al pagamento completo di tutti i crediti attuali e futuri derivati dal contratto di compravendita e da un rapporto commerciale in corso (crediti garantiti) ci riserviamo la proprietà delle Merci vendute.
(2) Le Merci sottoposte a riserva di proprietà, prima del completo pagamento dei crediti garantiti, non possono né essere date in pegno a terzi, né trasferite a titolo di garanzia. L’Acquirente deve informarci immediatamente e per iscritto se viene fatta richiesta di apertura di una procedura di insolvenza o qualora si verifichino interventi di terzi (ad es. pignoramenti) sulle Merci che ci appartengono.
(3) In caso di condotta dell’Acquirente non conforme ai termini del contratto, in particolare in caso di mancato pagamento del prezzo d'acquisto dovuto, siamo autorizzati a richiedere, secondo le disposizioni di legge, la rescissione dal contratto e/o la restituzione della Merce in ragione della riserva di proprietà. La richiesta di restituzione non comprende contemporaneamente la dichiarazione di recesso; siamo anzi autorizzati a richiedere solo la restituzione della Merce e a riservarci il recesso. Se l’Acquirente non paga il prezzo d’acquisto dovuto, possiamo far valere questi diritti solo se prima abbiamo accordato senza successo all'Acquirente un termine ragionevole per il pagamento o se, conformemente alle disposizioni di legge, tale fissazione di un termine ragionevole è superflua.
(4) L’Acquirente è autorizzato fino alla revoca conformemente al punto (c) sottoriportato, a rivendere e/o lavorare le Merci sottoposte a riserva di proprietà nel regolare svolgimento degli affari. In questo caso valgono a integrazione le disposizioni seguenti.
a) La riserva di proprietà si estende ai prodotti derivati dalla lavorazione, dalla miscelazione o dall'unione delle nostre Merci per il loro intero valore, nel qual caso siamo considerati fabbricante. Se in caso di lavorazione, miscelazione o unione con le Merci di terzi, il diritto di proprietà di terzi rimane, acquisiamo la comproprietà in rapporto con i valori di fattura delle Merci lavorate, miscelate o unite. Inoltre, per il prodotto derivato si applica ciò che vale per la Merce consegnata soggetta a riserva di proprietà.
b) Il Venditore ci cede, a titolo di garanzia, i crediti nei confronti di terzi derivanti dalla rivendita della Merce o del prodotto derivato sin da ora per intero o conformemente all'entità della nostra eventuale quota di comproprietà, in conformità al suddetto paragrafo. Accettiamo la cessione. Gli obblighi dell’Acquirente citati al paragrafo 2 si applicano anche in riferimento ai crediti ceduti.
c) L’Acquirente resta, oltre a noi, autorizzato al recupero del credito. Ci impegniamo a non riscuotere il credito fintantoché l’Acquirente adempie ai suoi obblighi di pagamento nei nostri confronti, non sussiste alcun vizio della sua solvibilità e noi non facciamo valere la riserva di proprietà tramite esercizio di un diritto conformemente al paragrafo 3. Se tuttavia è questo il caso, possiamo richiedere che l’Acquirente ci comunichi i crediti ceduti e i loro debitori, ci fornisca tutte le indicazioni necessarie alla loro riscossione, ci consegni i documenti relativi e comunichi ai debitori (terzi) la cessione. Inoltre in questo caso siamo autorizzati a revocare l’autorizzazione del Venditore alla rivendita e alla lavorazione delle Merci sottoposte alla riserva di proprietà.
d) Se il valore realizzabile delle garanzie supera i nostri crediti di più del 10%, su richiesta dell’Acquirente svincoleremo delle garanzie a nostra scelta.
§ 7
Diritti di reclamo per vizi dell’Acquirente
(1) Per i diritti dell’Acquirente in caso di vizi materiali e giuridici (inclusi fornitura errata e incompleta, così come montaggio inappropriato o istruzioni di montaggio difettose) si applicano le disposizioni di legge, nella misura in cui di seguito non sia stabilito diversamente. In tutti i casi le disposizioni legali particolari in caso di consegna finale della Merce al consumatore restano impregiudicate (regresso contro il fornitore conformemente a artt. 478, 479 BGB).
(2) Presupposto della nostra responsabilità per vizi è soprattutto l’accordo raggiunto sulla qualità della Merce. Nella misura in cui non sia stato stabilito espressamente, a questo proposito non ci assumiamo garanzie indipendenti dalla colpa. Ciò vale anche in riferimento alle norme DIN.
(3) Nella misura in cui la qualità non sia stata concordata, deve essere valutato secondo regolamentazione di legge se esista o meno un vizio (art. 434 paragrafo 1 frasi 2 e 3 BGB). Non ci assumiamo responsabilità per dichiarazioni pubbliche del produttore o di altri terzi (ad es. dichiarazioni pubblicitarie)
(4) Differenze usuali nel commercio nella realizzazione, nella struttura, nei colori e nelle dimensioni della Merce acquistata, dovute alla natura dei materiali utilizzati, non autorizzano l’Acquirente a rivendicare diritti di garanzia, se il valore della Merce o la sua idoneità per l’uso stabilito in generale o contrattualmente è ridotta solo in modo irrilevante.
(5) I diritti di reclamo per vizi dell’Acquirente presuppongono che egli abbia adempiuto ai propri obblighi legali di ispezione e di denuncia dei vizi (artt. 377, 381 HGB). Se durante la consegna, l'ispezione o un qualsiasi momento successivo si rivelasse un vizio, dobbiamo esserne informati immediatamente e per iscritto. In ogni caso i vizi evidenti devono essere comunicati per iscritto entro 3 giorni lavorativi a partire dalla consegna e, in caso di vizi non riconoscibili durante l'ispezione, entro lo stesso termine a partire dalla scoperta. Se l’Acquirente non effettua l'ispezione regolare e/o la segnalazione di vizi, conformemente alle disposizioni di legge è esclusa la nostra responsabilità per vizio non segnalato, non tempestivamente segnalato o non regolarmente segnalato.
(6) Se il bene consegnato è difettoso, possiamo scegliere per prima cosa se prestare l’adempimento successivo tramite eliminazione del vizio (riparazione) o consegna di un bene privo di vizi (sostituzione). La Merce difettosa può esserci rispedita indietro solo con nostro previo consenso. In caso di restituzione della Merce senza nostro previo consenso, siamo autorizzati a rifiutarne l'accettazione. Il nostro diritto di rifiutare l’adempimento successivo in base ai presupposti di legge rimane impregiudicato.
(7) Siamo autorizzati a far dipendere l'adempimento successivo dovuto dal fatto che l’Acquirente paghi il prezzo d’acquisto dovuto. Tuttavia l’Acquirente è autorizzato a trattenere una parte ragionevole del prezzo d'acquisto in rapporto al vizio.
(8) L’Acquirente deve darci l’opportunità e il tempo necessario per l’adempimento successivo dovuto, in particolare deve consegnare la Merce contestata a fini di verifica. In caso di sostituzione, l’Acquirente deve restituirci il bene difettoso, conformemente alle disposizioni di legge. Se originariamente non eravamo tenuti al montaggio, l'adempimento successivo non comprende né lo smontaggio del bene difettoso né il nuovo montaggio,
(9) Qualora un vizio sia effettivamente presente, ci assumiamo le spese necessarie per finalità di verifica e adempimento successivo, in particolare costi di trasporto, tragitto, lavoro e materiali (non: costi di smontaggio e montaggio). Diversamente possiamo chiedere di essere risarciti dall’Acquirente dei costi (in particolare costi di verifica e di trasporto) derivati da richiesta di eliminazione di vizi non giustificata, a meno che la mancanza di vizi non fosse impossibile da riconoscere per l’Acquirente.
(10) In casi urgenti, ad es. in caso di pericolo per la sicurezza di funzionamento o per impedire il verificarsi di danni sproporzionati, l’Acquirente ha il diritto di rimuovere da sé il vizio e di chiederci il rimborso delle spese obiettivamente necessarie allo scopo. Dobbiamo essere informati immediatamente, se possibile in anticipo, di una tale esecuzione propria. Il diritto di esecuzione propria non sussiste qualora fossimo autorizzati a rifiutare un adempimento successivo corrispondente conformemente alle disposizioni di legge.
(11) Se l'adempimento successivo è fallito per due volte oppure se un termine ragionevole di almeno 14 giorni che doveva essere stabilito dall’Acquirente o è trascorso senza esito o è superfluo conformemente alle disposizioni di legge, l’Acquirente può rescindere dal contratto di compravendita o ridurre il prezzo d’acquisto. In caso di vizio irrilevante non sussiste diritto di recesso.
(12) Diritti dell’Acquirente per risarcimento danni o rimborso di spese inutili sussistono anche in caso di vizi solo conformemente all’art. 8 e, per il resto, sono esclusi.
§ 8
Altra responsabilità
(1) Nella misura in cui non risulti diversamente da queste CGVC, incluse le disposizioni seguenti, siamo responsabili in caso di una violazione degli obblighi contrattuali ed extracontrattuali conformemente alle disposizioni di legge.
(2) Per risarcimento danni siamo responsabili – indipendentemente dal motivo giuridico – nell’ambito di responsabilità per colpa in caso di dolo e negligenza grave. In caso di negligenza semplice siamo responsabili salvo parametro di responsabilità più lieve conformemente alle disposizioni di legge (ad es. per la diligenza nei propri affari) solo
a) per danni derivanti da lesioni alla vita, all’integrità fisica e alla salute,
b) per danni derivanti da violazione non trascurabile di un obbligo contrattuale essenziale (obbligo il cui adempimento è necessario per l'esecuzione regolare del contratto e nella cui osservanza di norma il partner contrattuale confida e può confidare); in questo caso tuttavia la nostra responsabilità si limita al risarcimento del danno prevedibile che si verifica in genere.
(3) Le limitazioni di responsabilità di cui al paragrafo 2 si applicano anche in caso di violazioni dei doveri da o in favore di persone per la cui colpa siamo responsabili conformemente alle disposizioni di legge. Non si applicano nella misura in cui abbiamo taciuto un vizio in modo fraudolento o abbiamo dato una garanzia per la qualità della Merce e per i diritti dell’Acquirente conformemente alla legge sulla responsabilità da prodotto.
(4) A causa di un’inadempienza che non consiste in un vizio, l’Acquirente può rescindere o disdire solo se siamo responsabili per l’inadempienza. Un libero diritto di rescissione dell’Acquirente (in particolare conformemente a artt. 651, 649 BGB) viene escluso. Inoltre si applicano le condizioni di legge e le conseguenze giuridiche.
§ 9
Obbligo di risarcimento danni del cliente
Se, secondo le norme di legge, nei confronti del cliente abbiamo un diritto di risarcimento danni invece della prestazione, esso ammonta – con riserva di prova da parte nostra di un danno più elevato – forfetariamente al 10% del prezzo d’acquisto concordato. L’Acquirente è autorizzato a provare che non è sorto alcun danno o che ne è sorto uno inferiore rispetto all’importo forfetario.
§ 10
Prescrizione
(1) In deroga all'art. 438 paragrafo 1 n. 3 BGB il termine generale di prescrizione per diritti di reclamo in caso di vizi materiali e giuridici è di un anno a partire dalla consegna. Nella misura in cui è concordata un’approvazione, la prescrizione comincia a decorrere con l’approvazione.
(2) Tuttavia, se la Merce è una costruzione o un bene che è stato utilizzato conformemente alla sua consueta modalità d’impiego per una costruzione e ha causato la sua difettosità (materiale da costruzione), il termine di prescrizione, conformemente alla regolamentazione di legge, ammonta a 5 anni a partire dalla consegna (art. 438 paragrafo 1 n. 2 BGB). Restano impregiudicate anche ulteriori regolamentazioni speciali di legge relative alla prescrizione (in particolare art. 438 paragrafo 1 n. 1, paragrafo 3, artt. 444, 479 BGB).
(3) I termini di prescrizione summenzionati del diritto di compravendita si applicano anche a diritti contrattuali ed extracontrattuali di risarcimento danni dell’Acquirente che si basino su un vizio della Merce, a meno che l’impiego della prescrizione legale regolare (artt. 195, 199 BGB) conduca nel caso singolo a una prescrizione più breve. Diritti di risarcimento danni dell’Acquirente conformemente all'art. 8 paragrafo 2 frase 1 e frase 2(a) così come conformemente alla legge sulla responsabilità da prodotto si prescrivono tuttavia esclusivamente conformemente ai termini di prescrizione legali.
§ 11
Luogo di adempimento
Nella misura in cui da queste CGVC e dalla conferma d’ordine non risulti diversamente, il luogo di adempimento per tutti gli obblighi da ambo le parti è la nostra sede sociale.
§ 12
Diritto applicabile e foro competente
(1) Per queste CGVC e per il rapporto contrattuale fra noi e l’Acquirente, si applica il diritto della Repubblica Federale di Germania, ad esclusione del diritto internazionale uniforme, in particolare della Convenzione delle Nazioni Unite sui contratti di compravendita internazionale di merci.
(2) Se l’Acquirente è un commerciante ai sensi dell'Handelsgesetzbuch (Codice commerciale tedesco), una persona giuridica di diritto pubblico o un ente di diritto pubblico con patrimonio separato, il foro competente esclusivo – anche a livello internazionale per tutte le controversie derivate direttamente o indirettamente dal rapporto contrattuale è quello della nostra sede sociale a Germersheim. Lo stesso vale se il Venditore è imprenditore ai sensi dell'art. 14 BGB Tuttavia, siamo autorizzati in tutti i casi a intentare un'azione legale presso il luogo d'adempimento dell'obbligo di consegna conformemente a queste CGVC o a un accordo individuale prioritario oppure presso il foro generale competente dell’Acquirente. Le disposizioni di legge prioritarie, in particolare quelle concernenti le competenze esclusive, restano impregiudicate.
§ 13
Protezione dei dati
Richiamiamo l'attenzione sul fatto che i dati necessari in relazione a questo rapporto d'affari vengono conservati in file.
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